Riporto delle perdite fiscali: le novità del decreto Omnibus
Novità in materia di riporto delle perdite
Con l’entrata in vigore ad agosto del decreto Omnibus 2026, in tema di perdite fiscali, vengono introdotte una serie di novità di particolare rilievo.
L’articolo 7, in tema di riporto delle perdite fiscali, chiarisce che le limitazioni al riporto delle stesse si applicano non solo quando viene trasferito il controllo diretto della società che detiene le perdite, ma anche quando il trasferimento riguarda indirettamente il soggetto controllante. L’obiettivo è evitare l’utilizzo delle perdite fiscali attraverso operazioni societarie che modificano il controllo del gruppo.
L’articolo 8 specifica che ai fini del calcolo del reddito del periodo antecedente alla fusione tra due o più società, il termine di riferimento non sarà più la data di efficacia giuridica dell’operazione, ma il giorno immediatamente precedente.
All’articolo 10 vengono infine confermate le regole che consentono il riporto in Italia delle perdite maturate all’estero, a condizione che:
- le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo;
- le perdite siano effettivamente definitive e non più utilizzabili nello Stato estero di origine.
