Successioni e donazioni: quando il passaggio generazionale è esente da imposta

Successioni e donazioni: quando il passaggio generazionale è esente da imposta

Genesi dell’esenzione da imposta di successione e donazione

L’esenzione dall’imposta di successione e donazione si applica integralmente alle donazioni e ai trasferimenti mortis causa verso coniugi e parenti in linea retta (es. genitori e figli, nonni e nipoti). Come previsto dalla nuova riforma del D.Lgs. 139/2024, per questi beneficiari è prevista una franchigia fino a 1 milione di euro per le donazioni in vita e un milione per le successioni (cumulabili, fino a 2 milioni).

È inoltre inclusa, nel testo unico sulle successioni e donazioni (D.lgs 346 del 1990) una specifica fattispecie per i trasferimenti di quote aziendali, azioni, aziende o di rami d’azienda verso discendenti e coniugi (anche attraverso patti di famiglia). Secondo l’art 3 comma 4-ter tali trasferimenti non sono soggetti alle imposte di successione e donazione:

  • In caso di trasferimento Aziende e rami d’azienda il beneficio spetta se viene proseguita l’attività per cinque anni.
  • Il beneficio spetta in caso di trasferimento di azioni o quote sociali con le quali è acquisito il controllo ex art 2359 cc;

Per quest’ultimo caso, l’interpello n. 143/2026 del 13 Luglio 2026 si è espresso sulla possibilità di applicare l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento, tramite patto di famiglia, della nuda proprietà di una partecipazione in una holding familiare, in un contesto di passaggio generazionale verso il figlio. L’Agenzia ha valutato se il trasferimento della sola nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto in capo al genitore, possa comunque far acquisire al beneficiario il controllo della società richiesto dalla norma agevolativa.

Contesto dell’operazione

L’istante è unico socio di una holding che detiene partecipazioni in società industriali e immobiliari, l’intento dichiarato è realizzare un passaggio graduale dell’impresa al figlio, garantendo continuità aziendale e stabilità nella governance per un periodo pluriennale.

L’operazione viene progettata mediante patto di famiglia, con trasferimento al figlio della nuda proprietà di una quota pari al 96% del capitale della holding, mentre l’istante mantiene l’usufrutto. Nel patto vengono anche previste clausole statutarie e parasociali per assicurare la continuità del progetto imprenditoriale e attribuire al figlio specifici diritti nella gestione.

Il punto giuridico

Il nodo centrale è se la norma agevolativa sull’esenzione per il trasferimento di partecipazioni consenta il beneficio anche quando il beneficiario riceve solo la nuda proprietà, ma non l’effettivo potere di incidere sulla gestione societaria durante l’usufrutto. Secondo la risposta, non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto: occorre che il beneficiario possa esercitare un’influenza effettiva sulle decisioni ordinarie della società. In questo senso, il controllo va verificato in concreto, non solo sul piano nominale, e le limitazioni derivanti da diritti particolari, patti, statuto o riserva di usufrutto possono essere decisive.

La valutazione dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che, nel caso esaminato, il figlio non acquisirebbe un controllo effettivo della holding, perché resterebbero in capo al genitore diritti particolari molto incisivi, tra cui la nomina degli organi amministrativi, la partecipazione alle decisioni rilevanti e ulteriori prerogative che condizionano la governance.

Di conseguenza, il trasferimento prospettato non realizza quel passaggio di controllo richiesto per l’esenzione. L’Agenzia conclude quindi che l’operazione non può beneficiare dell’agevolazione prevista per il trasferimento di aziende o partecipazioni ai discendenti, e che l’imposta di donazione è dovuta in misura ordinaria.

Impatto pratico

La risposta è rilevante perché conferma un approccio rigoroso sulle operazioni di passaggio generazionale nelle holding familiari. Il messaggio pratico è che, per ottenere l’esenzione, non conta solo la struttura formale del patto di famiglia, ma serve un trasferimento realmente idoneo a spostare il controllo societario al beneficiario, senza riserve o vincoli che ne svuotino la sostanza.