Rottamazione Quinquies: prima rata in scadenza il 31 luglio 2026
Entro il 31 luglio 2026 i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione Quinquies sono chiamati ad effettuare il versamento della 1ª rata del piano oppure l’intero importo (per chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione).
La seconda rata scadrà il 30 settembre 2026, mentre i versamenti successivi proseguiranno con cadenza bimestrale fino al 31 maggio 2035, per un massimo di 54 rate di importo non inferiore a 100 euro ciascuna.
A differenza della precedente Rottamazione (Quater), per la Quinquies la Tolleranza dei 5 giorni è prevista solo per chi paga in un’unica soluzione (o per l’ultima rata del piano). Quindi, chi paga in un’unica soluzione ha tempo fino al 5 agosto 2026 per effettuare il versamento.
A partire dal 23 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili nella propria area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione le comunicazioni con gli importi da versare alle scadenze previste. Il piano è stato comunicato via PEC o inviato al domicilio fisico se la Rottamazione è stata richiesta in area pubblica.
È possibile procedere al pagamento solo di alcune delle cartelle/avvisi compresi nella comunicazione utilizzando il Servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica, che permette di escludere alcune cartelle dal piano, ricalcolando l’importo e i relativi moduli di pagamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite il Sito istituzionale, app EquiClick, CBILL, Postamat, home banking, sportelli bancari/postali, tabaccai e sportelli dell’Agente della Riscossione.
La Domiciliazione bancaria (SDD) va attivata almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza.
Il pagamento della 1ª rata (o dell’unica soluzione) stabilizza i benefici della sanatoria:
- Blocco azioni esecutive/cautelari: L’Agenzia non avvierà né proseguirà pignoramenti o nuove ipoteche/fermi (restano in essere quelli già iscritti).
- Regolarità fiscale: Il contribuente non risulta inadempiente e può ottenere il DURC ed evitare i blocchi dei pagamenti della PA (ex artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73).
- Estinzione dei contenziosi: la presentazione della ricevuta di pagamento della 1ª rata in giudizio estingue i processi pendenti relativi ai debiti rottamati (con spese compensate).
