Rischio calore e ammortizzatori sociali

Rischio calore e ammortizzatori sociali

Per fronteggiare l’ondata di calore in atto, il D.L. Infrastrutture- Pnrr approvato il 22.06.2026 introduce anche per il 2026 delle misure speciali per alcuni settori lavorativi che si trovano costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per le temperature eccezionali tra i mesi di luglio e dicembre, con aggiornamento del massimale lordo dell’integrazione per il 2026 ad € 1423,69.

In particolare, il decreto fa riferimento al settore dell’edilizia e affini, attività di escavazione e lavorazione di materiale lapideo: per tali settori non è previsto il pagamento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro e il periodo di utilizzo dell’ammortizzatore non computa ai fini del limite delle 52 settimane nel biennio mobile. Nel settore dell’agricoltura l’indennità viene riconosciuta agli operai a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa per mezza giornata e senza la necessità del requisito delle 181 giornate lavorate. Anche in questo caso, le giornate di cassa integrazione non computano nel limite massimo e sono comparate a lavoro effettivo ai fini della disoccupazione agricola.

In attesa di ulteriori indicazioni per il 2026, resta valido quanto disposto nel messaggio INPS 2130 del 3 luglio 2025, relativo alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, per le imprese che rientrino nel campo di applicazione della CIGO, ovvero dei Fondi di solidarietà bilaterali ovvero del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico, le aziende possono richiedere l’integrazione salariale con specifica causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” indicando nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza, qualora l’interruzione sia determinata da un provvedimento della pubblica autorità.

Inoltre, l’accesso all’integrazione salariale è consentito con la causale “evento meteo – temperature elevate” in presenza di temperature superiori ai 35 gradi reali oppure “percepiti” in ragione della specificità tecnico-operativa dell’attività.

Tali eventi rientrano fra quelli “oggettivamente non evitabili” pertanto è prevista l’esenzione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, non è necessaria l’anzianità di servizio dei dipendenti di almeno 30 giorni e la consultazione sindacale non deve essere preventiva (nel settore edile e lapidei, l’obbligo di informativa sindacale sussiste solo in caso di proroga oltre le 13 settimane di trattamento).