Messaggio INPS 1343 del 2026: sgravio contributivo per sostituzione

Messaggio INPS 1343 del 2026: sgravio contributivo per sostituzione

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso il periodo per il quale è possibile assumere personale in sostituzione di lavoratori in congedo: non soltanto per il periodo di congedo stesso ma anche per un periodo successivo al rientro del lavoratore sostituito, in suo affiancamento e, comunque, fino al compimento del primo anno di vita del figlio del dipendente sostituito o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

L’art. 4 del D.lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), al comma 3, disciplina uno sgravio contributivo del 50 per cento, in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, fruibile dalle aziende che abbiano una forza occupazionale inferiore alle 20 unità.

Tale sgravio era previsto per il solo periodo di sostituzione che terminava al rientro del sostituito.

Con il messaggio numero 1343 del 21-04-2026, ricollegandosi al dettato normativo della Legge di Bilancio, l’INPS ha chiarito che la riduzione di cui sopra sia invece fruibile, anche il periodo di affiancamento e, dunque, fino al primo anno di età del figlio del dipendente sostituito o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

A tal fine, a seguito di apposita istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, ai datori di lavoro beneficiari viene attribuito il codice di autorizzazione “9R”, avente il significato di “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001”.