Informativa Smart Working
Ego Communication2026-05-26T12:11:27+02:00La legge annuale sulle Pmi, all’articolo 11 contiene una previsione in materia di smart working che si applica a tutte le imprese e non solo a quelle piccole e medie.
All’art. 3, comma 7-bis (Dlgs81/2008), viene previsto che, per l’attività lavorativa prestata in modalità agile, affinché siano assolti tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, il datore di lavoro debba consegnare ai lavoratori e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore mantiene l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
La previsione normativa, che già esisteva dal 2017, assume oggi maggiore rilevo, anche in funzione del fatto che l’inadempimento, di quanto sopra descritto, diventa punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 €.
