Iperammortamento: aggiornamenti (DM del 07.05.2026 e Decreto Direttoriale del 10 giugno 2026)
I decreti MIMIT del 7 maggio 2026 e del 10 giugno 2026 hanno definito il perimetro operativo del nuovo iperammortamento collegato al Piano Transizione 5.0, limitatamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il DM 7.5.2026 costituisce il provvedimento attuativo della disciplina dei nuovi iper-ammortamenti prevista dalla L. 199/2025 definendo in concreto ambito soggettivo, investimenti agevolabili, misura del beneficio, procedura di accesso, documentazione richiesta e cause di decadenza. Il DM 10.6.2026, invece, ha disposto l’apertura della piattaforma GSE per la trasmissione delle comunicazioni preventive necessarie per accedere all’agevolazione le comunicazioni di completamento saranno quindi definite in nuovo DM.
La misura riguarda i titolari di reddito d’impresa e si applica agli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in due grandi categorie di beni:
- beni materiali e immateriali 4.0 compresi nei nuovi Allegati IV e V alla L. 199/2025, purché interconnessi;
- beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo
Il decreto DM del 7.05.26 chiarisce inoltre che i beni digitali agevolabili sono quelli ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, che sostituiscono e aggiornano i precedenti allegati storicamente utilizzati per Industria 4.0.
Il DM 7.5.2026 conferma che il beneficio consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante, ai soli fini delle imposte sui redditi, secondo una struttura a scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
La fruizione avviene tramite variazione in diminuzione extracontabile nel modello REDDITI, e non mediante credito d’imposta compensabile.
La prima novità rilevante del decreto interministeriale 7 maggio 2026 è l’introduzione di una disciplina attuativa autonoma del nuovo iperammortamento, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti agevolabili.
Uno degli aggiornamenti più rilevanti introdotti dal DM 7.5.2026 riguarda la procedura di accesso, che si articola in tre comunicazioni principali al GSE:
- comunicazione preventiva;
- comunicazione di conferma dell’investimento, con prova dell’acconto del 20%;
- comunicazione di completamento, da inviare a investimento concluso e, per i beni 4.0, dopo l’interconnessione.
A queste si aggiungono due comunicazioni annuali di monitoraggio, una entro il 20 gennaio e una integrativa entro il 30 giugno.
Sul piano documentale, il DM 7.5.2026 richiede sempre:
- perizia tecnica asseverata;
- certificazione contabile.
La perizia è obbligatoria per tutti i beni, senza soglie minime di esonero, e deve attestare i requisiti tecnici richiesti dalla norma; la certificazione contabile deve invece comprovare l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili. Non è invece prevista alcuna specifica dicitura normativa da riportare in fattura.
NB è possibile che ci sia un disallineamento pratico: se la comunicazione venisse inviata in un anno successivo a quello di completamento, la deduzione potrebbe slittare di un esercizio rispetto al piano ordinario di ammortamento. Per questo si suggerisce di chiudere, per quanto possibile, tutta la documentazione nello stesso anno di completamento e interconnessione.
