Svalutazione e perdite su crediti: la deducibilità ai fini fiscali

Svalutazione e perdite su crediti: la deducibilità ai fini fiscali

La Svalutazione dei Crediti disposta dall’Art. 106 TUIR è un accantonamento forfettario, preventivo e generico che non richiede di dimostrare il reale stato di insolvenza del singolo cliente (non si tratta di una svalutazione analitica).

Ogni anno si può dedurre al massimo lo 0,5% del valore dei crediti commerciali al lordo del Fondo svalutazione, non comprendendo quelli coperti da assicurazione. La deducibilità trova il proprio limite quando il Fondo svalutazione crediti fiscalmente dedotto raggiunge il 5% del totale dei crediti. Se lo supera, l’eccedenza concorre a formare il reddito (diventa imponibile).

Per la quota coperta da garanzia assicurativa (calcolata sui massimali) non spetta la svalutazione deducibile.

A differenza delle svalutazioni, le perdite su Crediti (Art. 101, comma 5, TUIR) sono eventi che si sono realizzati. Le perdite sono deducibili solo per la quota che eccede il Fondo svalutazione già accantonato e se supportate da “elementi certi e precisi”.

Tali elementi si presumono sussistere in caso di:

  1. Procedure concorsuali o negoziali (debitore è soggetto a fallimento/liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento);
  2. Crediti scaduti da almeno 6 mesi e di importo contenuto ovvero fino a 5.000 € per le grandi imprese (ricavi superiori a 100 milioni di euro) o 2.500 € per le altre imprese. Il calcolo va fatto sulla singola fattura, salvo che le fatture facciano capo a un unico contratto.

In entrambi i casi, la perdita è deducibile nell’anno di imputazione a bilancio, purché non si oltrepassi l’esercizio in cui il credito andava cancellato secondo i principi contabili.

 

Inoltre, se il diritto di credito si prescrive (senza che vi siano stati atti di interruzione della prescrizione come messe in mora o citazioni in giudizio), la perdita si cristallizza ed è deducibile. Se l’inerzia del creditore appare come una rinuncia volontaria/liberale, la deduzione viene contestata.

La cancellazione da bilancio di un credito comporta l’iscrizione di una perdita deducibile se eseguita in corretta applicazione dei principi contabili (es. OIC 15).

Negli altri casi, l’impresa deve dimostrare che il credito è definitivamente irrecuperabile tramite:

  1. Procedure esecutive pignoramentarie o giudiziarie infruttuose (esaurite e senza esito).
  2. Documentazione probatoria alternativa idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale che rendono poco utili la procedura esecutiva (es. relazioni negative motivate delle agenzie di recupero crediti o lettere di legali).