Incentivi previsti dal “Decreto 1° Maggio” (D.L. 30 aprile 2026, n. 62)
Bonus Donne 2026
L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 con contratto a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, residenti su tutto il territorio nazionale, prive di impiego regolarmente retribuito:
- da almeno 24 mesi;
- oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a una delle categorie individuate dalle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
L’incentivo non si applica al personale domestico e agli apprendisti.
Durata e misura dell’esonero
È previsto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL:
- per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili, elevato a 800 euro mensili nel caso in cui la lavoratrice risieda nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne appartenenti alle categorie indicate dalle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”.
L’esonero spetta anche con riferimento alle lavoratrici che, alla data dell’assunzione incentivata, risultino occupate a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente dello stesso incentivo.
Bonus Giovani 2026
L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 con contratto a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto 35 anni e che risultino:
- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- oppure privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie indicate dalle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.
L’incentivo non si applica alle assunzioni di personale dirigenziale, domestico e apprendista.
Durata e misura dell’esonero
È riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL:
- per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili, elevato a 650 euro mensili se la sede dell’assunzione è ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche o Umbria;
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti appartenenti alle categorie indicate dalle lettere da a) a c) e da e) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato.
L’esonero si applica anche ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, risultino occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro che abbia fruito solo parzialmente del beneficio.
Bonus ZES
L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale, non domestico e non apprendista che, alla data dell’assunzione:
- abbia compiuto 35 anni di età;
- risulti disoccupato da almeno 24 mesi.
Beneficiari
L’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che:
- occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione;
- assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
Durata e misura dell’esonero
È previsto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili.
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
Il decreto introduce inoltre un incentivo dedicato alla trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato.
L’agevolazione si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, di rapporti di lavoro a tempo determinato:
- di durata complessiva non superiore a 12 mesi;
- instaurati entro il 30 aprile 2026.
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per la stabilizzazione di lavoratori:
- con meno di 35 anni;
- mai occupati a tempo indeterminato.
Restano esclusi dirigenti, lavoratori domestici e apprendisti.
Durata e misura dell’esonero
È previsto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili.
Cosa sapere sugli incentivi previsti dal Decreto 1° Maggio
Incremento occupazionale netto
Per poter beneficiare degli incentivi, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra:
- il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese;
- e il numero medio dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Il calcolo deve essere effettuato al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali intervenute in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Trattamento economico minimo
L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto del principio del cosiddetto “salario giusto”.
Il trattamento economico individuale riconosciuto al lavoratore non può essere inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto:
- del settore e della categoria produttiva di riferimento;
- dell’attività principale o prevalente esercitata;
- della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.
Cause di revoca del beneficio
Il beneficio può essere revocato, con conseguente recupero di quanto eventualmente fruito, nei seguenti casi:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi effettuati nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentivata, nella medesima unità produttiva;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero oppure di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata.
Cumulo con altre agevolazioni
Gli incentivi previsti dal Decreto 1° Maggio:
- non sono cumulabili con altri esoneri contributivi;
- sono invece compatibili, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione per le nuove assunzioni.
