Contratto di lavoro stagionale: regole, deroghe e novità

Contratto di lavoro stagionale: regole, deroghe e novità

Il contratto di lavoro stagionale è una particolare tipologia di contratto a tempo determinato la cui operatività è vincolata a mansioni che si concentrano esclusivamente in determinati periodi dell’anno (a titolo esemplificativo comparti quali turismo, ristorazione e agricoltura). Non si è in presenza di una semplice necessità produttiva occasionale dell’impresa, ma di un’attività la cui natura stagionale è correlata a cicli naturali, condizioni climatiche, flussi turistici o altre circostanze ricorrenti e temporalmente circoscritte. In tal proposito, l’art. 21 c. 2 D. Lgs. 81/2015 distingue le “attività stagionali” in due categorie:

  • le attività espressamente previste dal D.P.R. 1525/1963;
  • le attività specificatamente previste nei contratti collettivi nazionali.

La L. 203/2024 (cd. Collegato lavoro) ha contribuito a chiarire l’ambito applicativo della disposizione in oggetto, determinando un’importante estensione interpretativa del concetto di attività stagionale: la norma – che ha effetto retroattivo – non si limita più alle tradizionali ipotesi previste dal D.P.R. 1525/1963, ma include anche le intensificazioni di lavoro e le esigenze tecnico-produttive connesse ai cicli aziendali. La cornice regolatoria resta quella del D. Lgs. 81/2015 che riconosce al settore un regime specificamente derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria del contratto a termine. In particolare:

  • non sussiste l’obbligo di causale oltre i 12 mesi;
  • il contratto di lavoro stagionale non soggiace al limite dei 24 mesi, superato il quale il rapporto si converte a tempo indeterminato;
  • non trova applicazione il cd. “stop and go”, ovvero l’intervallo minimo tra contratti successivi (10 o 20 giorni a seconda che il contratto precedente sia di durata inferiore o superiore a 6 mesi);
  • non operano i limiti quantitativi del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;
  • per le attività indicate dal D.P.R. 1525/1963, le imprese sono esentate sia dal contributo addizionale INPS dell’1,40% sia dal relativo incremento dello 0,5% applicato ad ogni rinnovo contrattuale.

Nel 2026, il quadro in esame si arricchisce di una rilevante novità che giunge dalla Corte di Cassazione, la quale ha disposto l’inapplicabilità ai contratti stagionali del limite massimo delle quattro proroghe, disciplinato dall’art. 21 del D. Lgs. 81/2015. La pronuncia della Suprema Corte ha statuito che il limite in esame è correlato alla durata massima del contratto a termine pari a 24 mesi. Pertanto, venuto meno tale limite temporale, decade anche il vincolo relativo alle proroghe.

Sul fronte delle tutele, la normativa riconosce ai lavoratori stagionali il diritto di precedenza per le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore per le medesime attività stagionali. Tale facoltà può essere esercitata dal lavoratore, il quale dovrà manifestare la sua volontà entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro e si estingue trascorso un anno dalla medesima data.